COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIPOLLARO MARIO SEGUITO GARA REAL CENTOBUCHI/CARASSAI DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIPOLLARO MARIO SEGUITO GARA REAL CENTOBUCHI/CARASSAI DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CIPOLLARO MARIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dei sostenitori e dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Real Centobuchi, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il Cipollaro: - si rivolse ad un unico sostenitore che per tutta la gara lo aveva offeso e denigrato; - non tentò di colpire i calciatori avversari che, viceversa, lo trattennero perché non raggiungesse il sostenitore di cui sopra. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Cipollaro fu pesantemente insultato da alcuni sostenitori ospiti, ai quali si avvicinò fino alla rete di recinzione, cercando anche di scavalcarla, ma venne trattenuto dai suoi compagni di squadra. Al rientro negli spogliatoi venne a parole con alcuni avversari che minacciò con il braccio teso, ma venne trattenuto ancora dai suoi compagni di squadra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa il presente gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. La condotta gravemente antisportiva posta in essere dal calciatore Cipollaro integra Ia fattispecie di cui al 4° comma, lett. a), dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva e va quindi correttamente sanzionata con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Real Centobuchi e, per l’effetto, riduce a due giornate di gara la squalifica del calciatore Cipollaro Mario. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it