COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2014 APPLICATA AL CALCIATORE MERCURI MATTEO SEGUITO GARA SAN GIRIO/BORGO MOGLIANO MADAL F.C. DEL 17.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 37 del 21.12.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2014 APPLICATA AL CALCIATORE MERCURI MATTEO SEGUITO GARA SAN GIRIO/BORGO MOGLIANO MADAL F.C. DEL 17.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 37 del 21.12.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. emarginato, infliggeva al calciatore MERCURI MATTEO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2014 perché “al termine della gara mentre rientrava negli spogliatoi lanciava una borraccia piena d’acqua colpendo l’arbitro al collo procurandogli intenso dolore”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
Deduceva la reclamante che:
- la borraccia se tirata, contrariamente a quanto asserito dall’arbitro, era vuota;
- nell’occasione vi erano più persone presenti ed il Mercuri non avrebbe potuto focalizzare bene la persona dell’arbitro;
- si trattò di un gesto di stizza per il risultato dell’incontro, ma sicuramente non era intenzione del calciatore colpire il direttore di gara.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori e dirigenti propri e della squadra avversaria.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Mercuri, precisando che lo stesso gli tirò una borraccia di plastica, chiusa, piena a metà d’acqua, da una distanza di circa due o tre metri, attingendolo al collo. Il gesto, certamente intenzionale e volontario, gli provocò forte dolore, protrattosi per circa due giorni.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Mercuri in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto;
• ritenuto, al riguardo, che le aggressioni al direttore di gara, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico della incolumità fisica dell’arbitro, protetto dall’Ordinamento sportivo;
• ritenuto che la gravità del gesto posto in essere dal calciatore Mercuri non consente l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, la cui durata pertanto deve essere confermata, per le modalità della condotta che poteva provocare anche ulteriori e più gravi conseguenze fisiche all’arbitro.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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