COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. VENTRE Marco, all’epoca dei fatti Dirigente U.S. VILLAR PEROSA, e della Società U.S. VILLAR PEROSA per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto federale, e la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. VENTRE Marco, all’epoca dei fatti Dirigente U.S. VILLAR PEROSA, e della Società U.S. VILLAR PEROSA per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto federale, e la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 28/06/2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione: il Sig. VENTRE Marco per avere, nella sua qualità di dirigente della società U.S. VILLAR PEROSA, in violazione del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 30 commi 2 e 4 dello Statuto federale, promosso un’azione giudiziaria mediante la presentazione di una querela nei confronti dell’arbitro Sig. Fabio Cistriani, senza avere richiesto la preventiva autorizzazione al Consiglio federale della FIGC; la Società U.S. VILLAR PEROSA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per la violazione ascritta al proprio dirigente. Nella seduta del 16/12/2011, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. PRONZATO Paolo, in rappresentanza della Procura Federale, il Sig. VENTRE Marco ed il Sig. MALAN Claudio, in qualità di attuale Presidente della Società U.S. VILLAR PEROSA. Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del Sig. VENTRE mesi 4 di inibizione e a carico della U.S. VILLAR PEROSA € 600,00 di ammenda. Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art. 23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico del Sig. VENTRE Marco mesi 4 di inibizione; - a carico della Società U.S. VILLAR PEROSA € 600,00 di ammenda.
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