COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S.D. MANFREDONIA CALCIO – A.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. MANFREDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 27 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara: A.S.D. MANFREDONIA CALCIO - A.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo della
A.S.D. MANFREDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 27
Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
esaminate le controdeduzioni pervenute dalla società A.S.D. AUDACE CERIGNOLA in data 7 Novembre
2011;
rilevato che la partecipazione del calciatore SIMONE Antonio alla gara su indicata del 2 ottobre 2011 deve
ritenersi irregolare a prescindere dalle modalità con le quali la società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
avrebbe inviato la documentazione relativa all’attestato di maturità agonistica del suddetto calciatore,
avendo rilievo la sola data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (n. 22 del 13 ottobre 2011) di maturità
agonistica del calciatore medesimo, leggittimante la sua partercipazione alla gara del campionato di
competenza;
considerato che il suddetto calciatore ha partecipato alla gara innanzi citata in epoca anteriore (2 ottobre
2011) rispetto alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 22 del 13 ottobre 2011 e quindi in posizione
irregolare
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il reclamo proposto dalla A.S.D. MANFREDONIA CALCIO e incamerarsi la tassa di € 130,00 versata.
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