COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. S. VITO – U.S. FRAGAGNANO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 27 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. S. VITO - U.S. FRAGAGNANO del 25 Settembre 2011. (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 27 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che le suggestive e accorate argomentazioni rese dal legale rappresentante della società U.S. S. VITO non possono trovare accoglimento perché, quand’anche ipotizzabile “de jure condendo” non trovano applicazione nel caso in esame, essendo costante il principio di diritto sportivo secondo cui le impugnazioni indirizzate per errore ad un Organo Federale incompetente (nella specie alla Commissione Disciplinare Territoriale anziché al Giudice Sportivo) se tempestive e regolari per ogni altro verso, vanno da detto Organo rimesse d’ufficio a quello competente in base al principio della conversione degli atti e per finalità di economia dei procedimenti P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla U.S. S. VITO e per l’effetto addebitarsi la tassa.
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