COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA MOLFETTA – A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclami della società A.S.D. MELPHICTA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Michele BUX, Pantaleo SINIGAGLIA e dirigente Donato DE PALMA di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA MOLFETTA - A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclami della società A.S.D. MELPHICTA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Michele BUX, Pantaleo SINIGAGLIA e dirigente Donato DE PALMA di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letti i reclami come proposti; Esperite indagini; Rilevato che, attesa l’urgenza, può essere decisa la sola posizione del calciatore Michele BUX, utilizzando gli atti acquisiti e rinviando ad altra data la residua parte del reclamo; Ritenuto solo parzialmente accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione a carico del calciatore Michele BUX, il cui comportamento antisportivo può essere punito con la squalifica di 2 giornate effettive di gara; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore Michele BUX e rinviarsi con comunicazione separata il procedimento a carico del calciatore Pantaleo SINIGAGLIA e del dirigente Donato DE PALMA, riservando al definitivo ogni ulteriore decisione anche ai fini dell’addebito della tassa
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