COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA MOLFETTA – A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAVINO Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA MOLFETTA - A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAVINO Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. NUOVA MOLFETTA è stato inoltrato a mezzo raccomandata A.R. n. 05034887045-8 il 18 novembre 2011, quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA MOLFETTA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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