COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. TUTURANO – F.C.D. MONTEIASI del 6 Novembre 2011. (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PUCCI Luca e CROCCO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. TUTURANO - F.C.D. MONTEIASI del 6 Novembre 2011. (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PUCCI Luca e CROCCO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che dalle indagini esperite è risultato che entrambi i calciatori PUCCI Luca e CROCCO Alessandro della società F.C.D. MONTEIASI hanno solo reagito ad aggressioni da parte di calciatori avversari così come puntualmente precisato dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto; ritenuto che il comportamento di entrambi i succitati calciatori può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 3 giornate effettive di gara la squalifica ai calciatori PUCCI Luca e CROCCO Alessandro; e, per l’effetto, non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it