COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. COLLEPASSO – A.S.D. TAURISANO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. COLLEPASSO - A.S.D. TAURISANO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, il quale con dovizia di particolari ha precisato che nel momento in cui erano cessati i motivi della sospensione della gara per l’infortunio del calciatore della società U.S.D. COLLEPASSO, vi era perfetta visibilità tale da consentire la ripresa del gioco; ritenuto che il giudizio sulla visibilità ai fini della prosecuzione di una gara è affidato, secondo le Norme Federali, solo ed esclusivamente all’arbitro il quale, nella specie in esame ha ritenuto possibile la prosecuzione della gara P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. TAURISANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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