COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO MOLA del 20 Novembre 2011. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e per la inibizione al dirigente PACENTRA Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO - A.S.D. ATLETICO MOLA del 20 Novembre 2011. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e per la inibizione al dirigente PACENTRA Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento dei tifosi della U.S.D. SAN SEVERO, per il lancio delle bombe carta e per gli scontri avvenuti fuori dell’impianto di gioco, può essere adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 700,00, confermandosi altresì la diffida intimata giustamente dal primo giudice affinchè tali episodi non si verifichino nuovamente; ritenuto che il reclamo avverso la inibizione del dirigente PACENTRA Vincenzo è inammissibile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società U.S.D. SAN SEVERO confermando la diffida e rigettarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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