COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ – A.S.D. REAL STATTE del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCA Salvatore Claudio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ - A.S.D. REAL STATTE del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCA Salvatore Claudio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevata la particolare gravità del comportamento minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro da parte del sig. MANCA Salvatore Claudio, calciatore e presidente pro tempore della società A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ, la cui punizione appare adeguata alla gravità dei fatti occorsi P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ e per l’effetto incamerare la tassa. La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI e con la partecipazione dell’Avv. Cosimo GUAGLIANONE e del Rag. Giacomo LATTANZI (Componenti), nella riunione del 6 Dicembre 2011 ha adottato i seguenti provvedimenti:
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