COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gare: A.S.D. NEW GREEN PARK – ASS. POL. CEGLIE del 7 Novembre 2011; ASS. POL. CEGLIE – SOC. FRANCO COLANGIULI del 13 Novembre 2011. (Reclamo dell’Ass. Pol. Ceglie del 21.11.2011, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale comportanti la sanzione dell’ammenda, la perdita della gara con la Soc. Franco Colangiuli del 13.11.2011 e la squalifica del calciatore Vispo Mirko, pubblicati su C.U. della Delegazione Prov.le di Bari n. 17 del 17.11.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gare: A.S.D. NEW GREEN PARK - ASS. POL. CEGLIE del 7 Novembre 2011; ASS. POL. CEGLIE - SOC. FRANCO COLANGIULI del 13 Novembre 2011. (Reclamo dell’Ass. Pol. Ceglie del 21.11.2011, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale comportanti la sanzione dell’ammenda, la perdita della gara con la Soc. Franco Colangiuli del 13.11.2011 e la squalifica del calciatore Vispo Mirko, pubblicati su C.U. della Delegazione Prov.le di Bari n. 17 del 17.11.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito per la reclamante il sig. Andriani Vito, delegato come in atti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che la domanda è inammissibile nella parte in cui chiede la revoca della sanzione della perdita della gara contro la Soc. Franco Colangiuli, tenutasi il 13.11.2011, atteso che il reclamo non è stato notificato alla controinteressata come diversamente previsto dall’art. 46, co. 1, C.G.S.; - che il Giudice Sportivo ha correttamente sanzionato con l’ammenda l’Ass. Pol. Ceglie, visto che un proprio sostenitore ed il calciatore De Scisciolo Maurizio hanno aggredito il Direttore di gara, mentre un secondo calciatore, Vispo Mirko, non è passato alle vie di fatto solo perché prontamente impedito dalla F.P.S.; - che, tuttavia, l’ammenda può ritenersi ugualmente afflittiva nella diversa, minore e proporzionale misura di € 350,00, considerato che la Società è certamente chiamata a rispondere del fatto proprio, avendo omesso ogni intervento a tutela del Direttore di gara, ma anche per il fatto dei propri calciatori i quali hanno già ricevuto adeguata sanzione, fatto salvo quanto si dirà in merito alla posizione del Vispo (il calciatore De Scisciolo Maurizio è, difatti, stato squalificato fino al 7.11.2016, mentre il Marzulli Michele per cinque giornate, e tali decisioni del primo Giudice sono definitive perché non reclamate); - che l’arbitro, nel corso dell’audizione tenutasi il 5.12.2011, ha dichiarato quanto segue: “Preciso che al 33’ del 2T il calciatore Vispo Mirko è stato da me espulso … e per l’occasione gli ho mostrato il cartellino rosso. Riconosco il calciatore Vispo dal cartellino che mi viene esibito in forma anonima insieme a quello di altri due calciatori”; - che, pertanto, il Vispo -cui è stata ritualmente notificata l’espulsione durante la gara con il New Green Parknon poteva partecipare all’incontro successivo del 13.11.2011, con la Soc. Franco Colangiuli, per effetto del meccanismo di applicazione automatica della sanzione minima disciplinato dall’art. 19, co. 10, C.G.S.; Comunicato Ufficiale n. 34 - pag. 57 di 57 - che, tuttavia, per la violazione della detta norma è più adeguata la sanzione di una sola giornata di squalifica, in luogo delle due inflitte dal primo Giudice il quale ha, infine, proporzionalmente sanzionato il comportamento tenuto dal menzionato calciatore nel corso della gara contro il New Green Park in quanto questi, già ammonito al 19’ del 1^ tempo per aver interrotto fallosamente un’azione di giuoco, al 33’ del 2° tempo, entrava in campo senza autorizzazione, minacciava e tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi solo perché prontamente fermato; tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA 1) dichiararsi inammissibile il reclamo nella parte in cui chiede la revoca della sanzione sportiva della perdita della gara disputata il 13.11.2011 con la Soc. Franco Colangiuli, per difetto di notifica alla controinteressata; 2) ridursi ad € 350,00 l’ammenda comminata nel precedente grado di giustizia per quanto innanzi considerato; 3) ridursi di una giornata la squalifica inflitta al calciatore Vispo Mirko per la posizione irregolare nella gara con la prefata Soc. Franco Colangiuli, mentre è da confermarsi quella di cinque giornate per la condotta dal medesimo tenuta nel corso della gara contro il New Green Park; 4) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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