COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S. TRICASE – A.S. LUPI SALENTO 13 del 20 Novembre 2011 (Reclamo dell’A.S. Tricase del 3.12.2011 avverso la squalifica fino al 24.11.2012, inflitta al Sig. De Iaco Salvatore dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari, pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 32 del 24.11.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S. TRICASE – A.S. LUPI SALENTO 13 del 20 Novembre 2011 (Reclamo dell’A.S. Tricase del 3.12.2011 avverso la squalifica fino al 24.11.2012, inflitta al Sig. De Iaco Salvatore dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari, pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 32 del 24.11.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che il Sig. De Iaco ha afferrato con le mani le guance dell’arbitro non allo scopo di usargli violenza ma per la finalità, comunque ampiamente censurabile e nient’affatto consona al ruolo rivestito, di fargli ruotare la testa per mostrargli un proprio calciatore a terra bisognoso di soccorso; - che tanto è emerso solo a seguito dell’istruttoria espletata (v. suppl. rapp. Arbitrale e la circostanza confessoria contenuta nell’atto di reclamo, pag. 3, III^ alinea); - che il fatto va, dunque, punito ma la sanzione merita di essere adeguata e, per l’effetto, ridotta; tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari al sig. De Iaco Salvatore sino a tutto il 18 marzo 2012; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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