COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara:A.S.D. GIOVENTU PARABITA – A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO del 30 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara:A.S.D. GIOVENTU PARABITA - A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO del 30
Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO in opposizione ai
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della
gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO è stato
spedito in data 7 dicembre 2011 con raccomandata AR n. 14342557675-3 e quindi oltre il
termine previsto dall’art. 46 punto 34 del Codice di Giustizia Sportiva rispetto alla data del
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 novembre 2011
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla scoietà A.S.D. GRUPPO SPORT PRO
LEVERANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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