COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LATIAS – A.S. VEGLIE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CESARIA Alessio, ANTICO Gregorio, MICCOLI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. LATIAS - A.S. VEGLIE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S. VEGLIE in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori
CESARIA Alessio, ANTICO Gregorio, MICCOLI Giovanni di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento del calciatore CESARIA Alessio è stato particolarmente
antisportivo, violento e aggressivo nei confronti dell’arbitro per cui va confermata la sanzione
allo stesso inflitta dal primo giudice che si appalesa adeguata ai fatti occorsi;
ritenuto che non merita censura neppure la squalifica inflitta al calciatore MICCOLI Giovanni
per il suo tentativo di aggressione all’arbitro non andato a buon fine grazie all’intervento dei
carabinieri per cui va confermata la squalifica inflitta dal primo giudice;
considerato che il comportamento del calciatore ANTICO Gregorio va adeguatamente punito
con la squalifica di n. 3 giornate, atteso il tentativo di aggressione rimasto senza esito per
l’intervento dei suoi compagni di squadra
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta la calciatore ANTICO Gregorio, confermarsi nel resto le
mpugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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