COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LATIAS – A.S. VEGLIE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CESARIA Alessio, ANTICO Gregorio, MICCOLI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LATIAS - A.S. VEGLIE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CESARIA Alessio, ANTICO Gregorio, MICCOLI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento del calciatore CESARIA Alessio è stato particolarmente antisportivo, violento e aggressivo nei confronti dell’arbitro per cui va confermata la sanzione allo stesso inflitta dal primo giudice che si appalesa adeguata ai fatti occorsi; ritenuto che non merita censura neppure la squalifica inflitta al calciatore MICCOLI Giovanni per il suo tentativo di aggressione all’arbitro non andato a buon fine grazie all’intervento dei carabinieri per cui va confermata la squalifica inflitta dal primo giudice; considerato che il comportamento del calciatore ANTICO Gregorio va adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate, atteso il tentativo di aggressione rimasto senza esito per l’intervento dei suoi compagni di squadra P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta la calciatore ANTICO Gregorio, confermarsi nel resto le mpugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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