COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. REAL GIOIA – A.S.D. REAL SANNICANDRO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL SANNICANDRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAMPANELLA Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 22 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. REAL GIOIA - A.S.D. REAL SANNICANDRO del 6 Novembre 2011. (Reclamo
della A.S.D. REAL SANNICANDRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico del calciatore CAMPANELLA Leonardo di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL SANNICANDRO è stato inoltrato a
mezzo raccomandata AR n. 14454400564-1 il 3 dicembre 2011, quindi oltre il termine previsto
dall’art. 46 punto 34 del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla scoietà A.S.D. REAL SANNICANDRO e per
l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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