COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO – POL.D. LA BISCEGLIESE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TERRONE Giulio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 15 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO - POL.D. LA BISCEGLIESE del 11 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TERRONE Giulio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 15 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento del calciatore TERRONE Giulio è risultato gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro ma non anche violento, per cui adeguata si appalesa la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate ufficiali di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore TERRONE Giulio; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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