COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.R. VILLACIDRO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011. Gara Villacidro / Socio Culturale Castiadas del 30.1.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S.R. VILLACIDRO (Campionato di Eccellenza)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011.
Gara Villacidro / Socio Culturale Castiadas del 30.1.2011.
La S.S.R. Villacidro ha preannunciato reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori assunti con il C.U. n° 17 del 03.11.2011. A tale preannuncio non ha tuttavia fatto seguito, nel termine previsto dall’art. 38 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, l’invio di reclamo stesso. Per tali motivi la Commissione, visto l’art.33 comma 8 del C.G.S., dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.R. VILLACIDRO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011. Gara Villacidro / Socio Culturale Castiadas del 30.1.2011."