COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING USINESI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 03.11.2011. Gara Boyl Putifigari / Sporting Usinesi del 30.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING USINESI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 03.11.2011. Gara Boyl Putifigari / Sporting Usinesi del 30.10.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Sporting Usinesi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata: 1) la perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 a 3, con l’ammenda di euro 30,00; 2) squalifica fino al 30.04.2012 al calciatore Ferranda Rossano. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione, chiede la riduzione della predetta squalifica e la ripetizione della gara di cui sopra. Si evidenzia che questo organo disciplinare, al fine di meglio comprendere l’accaduto, disponeva la convocazione del direttore di gara, il quale non si presentava adducendo, peraltro tardivamente, presunti e generici motivi di lavoro. Dalla disamina delle carte procedimentali emerge il fatto che al di là della gravità delle condotte poste in essere dal Ferranda, si era configurata una situazione conflittuale tale da determinare quella incompatibilità ambientale sufficiente per sospendere definitivamente la gara, di talchè deve essere rigettata la richiesta di ripetizione della partita. Ciò nondimeno, in ordine alla squalifica comminata dal giudice di primo grado nei confronti del calciatore Ferranda, occorre precisare che il comportamento del tesserato, pur gravemente irriguardoso ed in ogni caso rientrante in un episodio di violenza, alla luce del certificato medico, che si basa unicamente su dati anamnestici, ed alla prognosi in esso contenuta, l’episodio vada ricompreso in un caso di violenza lieve, di talchè la sanzione più adeguata e proporzionata agli accadimenti per cui è reclamo è quella della squalifica fino al 10 gennaio 2012. Per questi motivi, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la Commissione Disciplinare riduce la squalifica del calciatore Ferranda fino al 10 gennaio 2012. Conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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