COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ASD LANTERI SS (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011. Gara Sef Torres 1903 / Lanteri SS del 16.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ASD LANTERI SS (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011. Gara Sef Torres 1903 / Lanteri SS del 16.10.2011. La Società Lanteri Sassari ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata omolagata la gara Sef Torres 1903 / Lanteri SS col risultato conseguito sul campo di 5 a 1; è stata applicata, a carico della Sef Torres 1903 l’ammenda di Euro 80,00 per aver contravvenuto alla disposizione di indicare un massimo di sette calciatori di riserva e per l’insufficiente compilazione della distinta di gara; ed è stato infine disposto l’addebito della tassa a carico della stessa Lanteri Sassari. Detti provvedimenti sono stati adottati, a seguito di reclamo proposto dalla società Lanteri SS, la quale aveva contestato la regolarità della gara per avere, la Sef Torres 1903, fatto entrare nel terreno di gioco, in sostituzione di un proprio compagno di squadra, un calciatore inserito in elenco come assistente arbitrale di parte e che aveva ricoperto tale funzione all’inizio della gara, avendo peraltro la stessa società indicato in distinta altri sette calciatori di riserva. Inoltre, per avere la stessa Sef Torres consegnato delle distinte compilate insufficientemente, non riportanti gli estremi di alcuni documenti di riconoscimento dei calciatori in elenco. Tali risultanze erano state riportate nel referto arbitrale e nel relativo supplemento, dove si era annonato che al 15° minuto del secondo tempo il giocatore Deligios Costantino, che all’inizio della gara assumeva le funzioni di assistente di parte, era entrato in campo, in sostituzione di un compagno di squadra, indossando il numero di maglia 19. Il Giudice Sportivo aveva in proposito ritenuto che secondo la disposizione di cui al paragrafo 10.6 (“Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro”) delle Norme generali per lo svolgimento delle Attività Giovanili del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., il calciatore inserito in distinta come assistente di parte, purchè avente titolo a partecipare alla gara in quanto regolarmente tesserato e non squalificato, è da considerarsi a tutti gli effetti un calciatore di riserva. Pertanto, il calciatore Deligios Costantino, non trovandosi in alcuna delle due condizioni ostative mensionate, è stato ritenuto legittimato a pieno titolo a partecipare alla gara, il cui svolgimento non è stato in alcun modo inficiato. La società Sef Torres 1903, essendo incorsa in una mera infrazione formale, e non sostanziale, per avere inserito in distinta un totale di otto calciatori di riserva (contravvenendo alla disposizione che prevede l’inserimento di un massimo di sette calciatori in panchina compreso quello eventualmente preposto alla funzione di assistente arbitrale), ed avendo comunque effettuato un numero di sostituzioni entro i limiti consentiti dal regolamento, senza che tale mancanza possa avere inciso ai fini del regolare svolgimento della gara, è stata sanzionata con l’ammenda, come da dispositivo richiamato. La società Lanteri SS ha contestato il provvedimento del Giudice Sportivo, affermando che l’impiego del giocatore in corso di gara, dopo aver ricoperto la funzione di assistente dell’arbitro, unitamente alla indicazione del numero irregolare di giocatori in distinta, debba configurare una infrazione di carattere sostanziale tale da dover determinare l’applicazione della sanzione della perdita dell’incontro per 0 a 3 a carico della stessa Sef Torres 1903. La reclamante ha domandato inoltre che venga revocato l’addebito della tassa di reclamo in quanto lo stesso Giudice Sportivo, nella sua decisione del 3 novembre 2011, ha sanzionato con una ammenda la Sef Torres 1903 riconoscendo l’irregolarità commessa nella compilazione della distinta. La Commissione ritiene pienamente condivisibili le ragioni che hanno indotto il Giudice Sportivo a considerare l’irregolarità commessa nella compilazione della distinta di gara, di mero carattere formale, e non sostanziale. Decisivo in tal senso è infatti il disposto dell’art.10.6 delle Norme Generali per lo svolgimento delle Attività Giovanili del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, che consente al calciatore inserito in distinta come assistente di parte, purchè ne abbia titolo, di prendere parte alla gara, nel corso del suo svolgimento. Ciò, avendo peraltro nella fattispecie la Sef Torres 1903 effettuato un numero di sostituzioni entro i limiti consentiti. Tali circostanze assumono rilievo ai fini della regolarità dell’incontro, non pregiudicata in alcun modo dall’inserimento in distinta di un numero di otto calciatori di riserva (infrazione rilevante solo sul piano formale e tale da giustificare l’ammenda inflitta dal G.S.). Sussistono valide ragioni, infine, perché la rilevata irregolarità, pure per gli effetti che hanno determinato l’applicazione della sola ammenda, determini la revoca di addebito della tassa reclamo già disposto dal G.S.. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di revocare l’addebito di tassa di reclamo proposto davanti al Giudice Sportivo, nei confronti della ASD Pol. Lanteri Sassari; 2) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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