COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. GONNOSFANADIGA (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 10.11.2011. Gara Gonnosfanadiga / Francesco Bellu del 09.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. GONNOSFANADIGA (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 10.11.2011. Gara Gonnosfanadiga / Francesco Bellu del 09.11.2011. La società Gonnosfanadiga propone reclamo avverso l’inibizione fino al 12.12.2011 inflitta al tesserato Loru Luca, perché, in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore, entrava in campo ed insultava pesantemente l’arbitro, reiterando le offerre anche a fine gara negli spogliatoi. La reclamante sostiene che il proprio tesserato non si è reso responsabile del fatto sanzionato e che l’arbitro si incorso in uno scambio di persona, forse ingannato dal fatto che, in quel frangente, due fossero i dirigenti allontanati ed entrambi indossassero identica divisa societaria. La reclamante assume che la reazione scomposta del dirigente fu sicuramente dettata dal nervosismo per l’andamento dell’incontro e che il tentativo di ravvedimento che egli tentò di porre in essere porgendo le proprie scuse al direttore di gara, debba giustificare una riduzione della squalifica. La Commissione, esaminata attentamente la descrizione dell’episodio riportato nel referto arbitrale, rileva che la portata della condotta del dirigente Loru Luca, consistita negli insulti reiterati all’indirizzo dell’arbitro, non accompagnati da atti di violenza, giustifica un’adeguata riduzione dell’inibizione che tenga conto dei limitati effetti delle intemperanze commesse. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al dirigente Loru Luca fino al 24 novembre 2011. Dispone il non addebito della tassa.
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