COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. ROBUR SENNORI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 29.12.2011. Gara Siligo / Robur Sennori dell’8.12.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. ROBUR SENNORI (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 29.12.2011.
Gara Siligo / Robur Sennori dell’8.12.2011.
La società Robur Sennori ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla stessa la sanzione della perdita dell’incontro col punteggio di 0 a 3.
La decisione è stata assunta in quanto la società reclamante ha utilizzato nella predetta gara il calciatore Cossu Gabriele nonostante fosse stato espulso nella precedente partita del 04.12.2011 giocata tra la Robur Sennori e il Sennori.
La reclamante chiede l’annullamento della suddetta delibera, e pertanto l’omologazione del risultato conseguito sul campo di 3 a 3, affermando che né la Società né il giocatore potevano essere a conoscenza della squalifica irrogata a quest’ultimo, in quanto il provvedimento in questione, alla data dell’incontro, non era stato ancora pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. ed inoltre l’espulsione non risultava annotata nella copia della distinta consegnata dall’arbitro a fine gara.
La Commissione ritiene di dover rigettare il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo.
Infatti la società Robur Sennori non poteva non essere a conoscenza del provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei confronti del Cossu, nel corso della precedente partita, mediante esibizione del cartellino rosso; e di conseguenza non poteva non rendersi conto dell’illegittimità della sua presenza in campo alla partita dell’8.12.2011, tenuto conto del fatto che l’art.19 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della Giustizia Sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”.
La tassatività della suddetta norma rende irrilevanti le argomentazioni di natura puramente formale esposte dalla Società Robur Sennori a sostegno del suo reclamo.
La Commissione, per questi motivi RIGETTA il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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