COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.173 del 22.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.56/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Benforte Angela (Presidente dell’A.C.D. Città di Catseldaccia) Società A.C.D. Città Di Casteldaccia

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.173 del 22.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.56/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Benforte Angela (Presidente dell’A.C.D. Città di Catseldaccia) Società A.C.D. Città Di Casteldaccia La Procura Federale con nota 2068/988 pf10-11/SS/fc del 10 ottobre 2011, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la sig.ra Angela Benforte, Presidente della ACD Città di Casteldaccia, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, nonchè la Società ACD Città di Casteldaccia per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’ art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. All'udienza dibattimentale del 22 novembre 2011 si è presentata la sig.ra Angela Benforte, Presidente della società deferita, che ha concluso chiedendo il proscioglimento rappresentando che per un disguido non è stato tempestivamente validato il richiesto tesseramento del tecnico, verificandosi l'involontaria omissione. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha di contro formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto addebitato e di applicarsi alla Sig.ra Angela Benforte la inibizione per mesi 3 ed alla società l’ammenda di € 600,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro ascritto, sia pure in forma involontaria come rappresentato in udienza. In particolare risulta provato documentalmente che la società ACD Città di Casteldaccia, militante nel campionato di Eccellenza Girone A, si è avvalsa della prestazione del sig. Di Giorgio Giuseppe, iscritto nel ruolo del settore tecnico quale allenatore di 3° categoria, facendogli svolgere l'attività di allenatore della prima squadra per il periodo compreso tra il 12/09/2010 ed il 29/01/2011. Tutto ciò senza che lo stesso risultasse validamente tesserato per la ASD Città di Casteldaccia. Risulta infatti che il tesseramento del predetto tecnico è stato perfezionato solo successivamente e più precisamente, in data 8/2/2011. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: a carico della Sig.ra Benforte Angela, Presidente della società ACD Città di Casteldaccia, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; Alla società ACD Città di Casteldaccia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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