COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 29/A U.P.D. Santa Croce (Rg) avverso squalifiche dei calciatori D’Agosta Davide (6 gare), Di Martino Daniele (4 gare), Russo Rosario (4 gare), Basile Marco (3 Gare) – gara Promozione gir.D: U.P.D. Santa Croce-Troina del 06/11/2011 – Comunicato Ufficiale 152 LND del 10/11/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 29/A U.P.D. Santa Croce (Rg) avverso squalifiche dei calciatori D’Agosta Davide (6 gare), Di Martino Daniele (4 gare), Russo Rosario (4 gare), Basile Marco (3 Gare) – gara Promozione gir.D: U.P.D. Santa Croce-Troina del 06/11/2011 – Comunicato Ufficiale 152 LND del 10/11/2011 La Società U.P.D. Santa Croce, in persona del suo Presidente, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, i calciatori D’Agosta Davide, Di Martino Daniele, Russo Rosario e Basile Marco, rispettivamente squalificati per sei, quattro, quattro e tre gare. Con il detto reclamo si chiede, previa audizione dell’appellante, l’annullamento del provvedimento impugnato o una sua parziale riforma. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni dell’appellante sostenute nel corso dell’udienza del giorno 29/11/2011, osserva tuttavia che le gravi violazioni commesse dai calciatori in argomento nei confronti degli ufficiali di gara comportano l’inevitabile conferma del provvedimento impugnato. Priva di fondamento è la chiesta censura relativa all’incerta identificazione del D’Agosta Davide. Tale lagnanza, al limite dell’ammissibilità, è meramente labiale e generica non essendo stato indicato alcun elemento concreto tale da evidenziare un errore di persona. Infine, correttamente, il giudice di I^ istanza ha inteso graduare le sanzioni in relazione alle diverse condotte (sia pur rientranti nella fattispecie di contegno offensivo e minaccioso) tenute dai calciatori. Invero, il D’Agosta Davide, non iscritto negli elenchi di gara, colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di Gara tentando di aggredirli e non riuscendovi per l’intervento delle Forze dell’Ordine; il Di Martino Daniele si rendeva responsabile unitamente al Russo Rosario di espressioni ingiuriose e minacciose, riportate in referto, assai lesive della dignità della persona, mentre il Basile Marco, secondo quanto riportato dal rapporto dell’assistente arbitro, Sig. Fragapane Eduardo, si è limitato a profferire solo espressioni ingiuriose. P.Q.M. il reclamo va respinto con conseguente conferma del provvedimento del G.S. e conseguente addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00= Procedimento n.33/A A.S.D. Atletico San Yosef (PA) Avverso squalifica per sei gare del calciatore Miceli Benedetto - Gara Campionato C.5 Serie C2 Gir. A: A.S.D. San Vito Lo Capo – A.S.D. Atletico San Yosef del 12/11/2011 – C.U. n.163/24 C5 del 16.11.2011. Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Atletico San Yosef, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto. In particolare la società appellante non contesta la circostanza che l’arbitro sia stato colpito al petto dal pallone, ma sostiene che questo sia stato lanciato in campo dai calciatori della società ospitante seduti in panchina in quanto il pallone con cui fino a quel momento si stava giocando era terminato fuori dal recinto di gioco, ragion per cui chiede la revoca della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, si rileva che dalla descrizione dell’accadimento la volontarietà va riferita al lancio del pallone mentre è da ascrivere a mera casualità il fatto che l’arbitro sia stato colpito al petto. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’appello va parzialmente accolto e la sanzione inflitta al calciatore Miceli Benedetto va rideterminata come da dispositivo P.Q.M. In accoglimento dell’appello proposto, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Miceli Benedetto in quattro gare di squalifica. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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