COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.34/A A.S.D. Real Pettineo (Me) Avverso ammenda di €.200,00; squalifiche dei calciatori Spata Antonino (otto gare), Mastrandrea Antonino (fino al 15/03/2012) – Gara Campionato 2^ categoria/D: A.S.D. Real Pettineo–A.S.D. Pro Falcone del 13/11/2011 – C.U. n.165 LND del 17.11.2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n.34/A
A.S.D. Real Pettineo (Me) Avverso ammenda di €.200,00; squalifiche dei calciatori Spata Antonino (otto gare), Mastrandrea Antonino (fino al 15/03/2012) - Gara Campionato 2^ categoria/D: A.S.D. Real Pettineo–A.S.D. Pro Falcone del 13/11/2011 – C.U. n.165 LND del 17.11.2011.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Real Pettineo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto.
In particolare la società appellante, pur ammettendo parzialmente i fatti contestati, ne dà una versione riduttiva per cui chiede la revoca delle sanzioni impugnate o, in subordine, una congrua riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò posto, dal referto arbitrale si rileva che il pubblico ha ripetutamente apostrofato il direttore di gara con insulti. Inoltre, al momento della sua uscita dagli spogliatoi, alcuni sostenitori della A.S.D. Real Pettineo lo applaudivano ironicamente facendolo oggetto di insulti, ed una volta che quest’ultimo era salito a bordo della propria autovettura, gli stessi sferravano dei calci all’indirizzo del mezzo che veniva colpito anche con sputi.
Dal predetto rapporto, inoltre, si rileva che il calciatore Mastrandrea Antonino, al 48° del secondo tempo, si alzava dalla panchina e tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi per l’intervento di terze persone e nel contempo lo minacciava.
Al termine della gara, inoltre, lo stesso tentava di reiterare l’aggressione, ed infine veniva riconosciuto come una delle persone che attingevano con sputi e colpivano con calci l’autovettura del direttore di gara.
Infine per quanto riguarda la posizione del calciatore Spata Antonino, si rileva che lo stesso, sempre al 48° del secondo tempo, si alzava dalla panchina e, entrato sul terreno di gioco, tentava di colpire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento di terze persone, e nel contempo profferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose.
Dai fatti così come sopra descritti, l’appello non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione pecuniaria e la squalifica determinata a carico del calciatore Mastrandrea Antonino in quanto le stesse appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati, mentre deve trovare parziale accoglimento per quanto riguarda la posizione del calciatore Spata Antonino la cui squalifica va ridotta come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell’appello proposto, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Spata Antonino in sei gare di squalifica, e conferma per il resto l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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