COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 39/A A.S.D Sporting Club P5 (Pa) avverso squalifica del calciatore Salerno Giovanni per 3 gare – Gara Campionato Regionale C5 Serie C2 Riviera Marmi – A.S.D Sporting Club P5 del 12/11/2011 – C.U. N° 163 C5 del 16/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 39/A A.S.D Sporting Club P5 (Pa) avverso squalifica del calciatore Salerno Giovanni per 3 gare - Gara Campionato Regionale C5 Serie C2 Riviera Marmi – A.S.D Sporting Club P5 del 12/11/2011 – C.U. N° 163 C5 del 16/11/2011. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.S.D. Sporting Club P5, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale il calciatore Salerno Giovanni è stato squalificato per tre giornate di gara “per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara”. L'appellante, pur ammettendo i fatti descritti dal direttore di gara, evidenzia in realtà che il Salerno reagiva all'aggressione di un calciatore avversario, a protezione della propria incolumità fisica. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.. Tale rapporto fa menzione degli incidenti avvenuti al termine della gara, stante la presenza di persone non autorizzate davanti gli spogliatoi, e che hanno coinvolto anche i calciatori di entrambe le squadre, per cui la reazione del calciatore Salerno è da ascrivere senz’altro a quanto avvenuto. Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall’appellante determinano il parziale accoglimento del ricorso come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello riduce a due gare la squalifica del calciatore Salerno Giovanni e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo. Procedimento n.44/A ASD Real Ragusa Calcio (RG) Avverso squalifica per sei gare del calciatore Rizzo Giuseppe - Gara Camp.1° Cat. Gir. G: A.S.D. A. Lib. Rari Nantes–ASD Real Ragusa Calcio del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011. Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Real Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in oggetto. In particolare, la società appellante contesta la circostanza che l’arbitro sia stato afferrato e strattonato per la giubba da parte del calciatore Rizzo Giuseppe, ma sostiene che quest’ultimo si è limitato ad esercitare i propri compiti di capitano chiedendo semplicemente spiegazione in ordine alle decisione assunte, per cui chiede la revoca della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello, preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, si evidenzia che l’arbitro, in maniera chiara e non equivoca, scrive nel suo rapporto che al 39° del 2° t. il sig. Rizzo Giuseppe gli andava incontro “a muso duro”, lo prendeva per la maglia dal petto e, spingendolo, gli diceva “ arbitro non fai un cazzo per non fargli perdere tempo” . Pertanto alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta al Rizzo Giuseppe appare appena congrua, in relazione al fatto che si tratta del capitano e atteso che il giudice sportivo, avendo applicato una sanzione al di sotto del minimo previsto dall’art. 19 comma 4 lettera d) del C.G.S., ha sicuramente tenuto conto delle eventuali circostanze attenuanti P.Q.M. Rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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