COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FCD Città di Castellana Sig. Norato Luigi (Presidente)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FCD Città di Castellana Sig. Norato Luigi (Presidente) La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7986/1247pf10-11/SP/pp del 06/09/2011, il Presidente della Società FCD Città di Castellana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio. La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale, presente il Sig. Norato che ha dichiarato di non essere più Presidente della società deferita, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società. Ciò premesso va rilevato che l’irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010. Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00. Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo. P. Q. M. Si dispone l'applicazione: - Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della FCD Città di Castellana e non doversi procedere nei confronti del Sig. Norato Luigi in quanto non più tesserato. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it