COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.41/A A.S.D. LIFE CAMPOFIORITO (PA) avverso squalifica calciatori Aloisio Massimo e Sabatino Giuseppe per quattro gare e Sclafani Ignazio per tre gare Gara 2° Cat. Gir. B – ASD Life Campofiorito – Pol. D. Bolognetta del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.41/A A.S.D. LIFE CAMPOFIORITO (PA) avverso squalifica calciatori Aloisio Massimo e Sabatino Giuseppe per quattro gare e Sclafani Ignazio per tre gare Gara 2° Cat. Gir. B – ASD Life Campofiorito – Pol. D. Bolognetta del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Life Campofiorito, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto sostenendo che i propri tesserati hanno avuto il solo torto di reiterare le proprie proteste a fine gara nei confronti dell’arbitro per cui chiede la riduzione delle squalifiche irrogate. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva. Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva in modo inequivocabile le condotte antiregolamentari tenute dai tesserati suddetti e più precisamente Aloisio Massimo tentava reiteratamente di aggredire l’arbitro profferendogli minacce e parole offensive; Sabatino Giuseppe lanciava allo stesso, da distanza ravvicinata una fortissima pallonata senza colpirlo, tentando, di seguito, di aggredirlo e profferendo minacce ed offese nei suoi confronti; Sclafani Ignazio tentava di spingere il direttore di gara profferendogli frasi offensive. In ragione di quanto sopra, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento atteso che le sanzioni irrogate sono congrue in relazione ai fatti addebitati ai singoli calciatori. P.Q.M. Respinge l’appello confermandosi le sanzioni applicate ai tesserati. Per l’effetto dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata. Procedimento n.48/A A.S.D. Real Nissa FC (ME) avverso ammenda € 100,00 Gara ASD Misterbianco Calcio – ASD Real Nissa FC Camp. Giovanissimi Reg.le del 20/11/2011 – C.U. n.176 SGS del 24.11.2011. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Real Nissa, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante sostiene che nessun sostenitore a lei riferibile avrebbe posto in essere il comportamento per cui è stata sanzionata anche in considerazione del fatto che essa reclamante ha vinto l’incontro in questione. Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che non risulta alcun elemento da cui possa evincersi che atteggiamenti di protesta siano stati posti in essere nei confronti dell’arbitro al termine della gara da parte di sostenitori riferibili alla ASD Real Nissa. Da quanto sopra l’appello così come proposto appare meritevole di accoglimento. P.Q.M. Accoglie l’appello proposto disponendo la revoca della sanzione pecuniaria applicata alla ASD Real Nissa FC per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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