COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.49/A A.S.D. Conca D’Oro Monreale (PA) avverso ammenda € 250,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2012 al calciatore Billeci Simone e per tre gare al calciatore Lo Biondo Giuseppe Gara 3° Cat. Gir. A USD Baucina – ASD Conca D’Oro Monreale del 20/11/2011 – C.U. n.17 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.49/A A.S.D. Conca D’Oro Monreale (PA) avverso ammenda € 250,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2012 al calciatore Billeci Simone e per tre gare al calciatore Lo Biondo Giuseppe Gara 3° Cat. Gir. A USD Baucina – ASD Conca D’Oro Monreale del 20/11/2011 – C.U. n.17 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Conca D’Oro Monreale, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva. Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento aggressivo da parte di alcuni tesserati della Soc. Conca D’Oro Monreale che non è riuscito ad identificare; che il calciatore Billeci Simone ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e dopo la sua espulsione ha fatto rientro nel terreno di giuoco brandendo un bastone e che, infine, il calciatore Lo Biondo Giuseppe ha posto in essere un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro al termine della gara. Da quanto sopra l’appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla società e la squalifica del giocatore Lo Biondo Giuseppe in quanto le stesse appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati mentre deve essere accolto per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Billeci Simone per cui la squalifica ad esso inflitta va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento dell’appello proposto squalifica il calciatore Billeci Simone fino al 15 maggio 2012 conferma per il resto l’impugnata decisione. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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