COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 50/A A.S.D. Città’ di Gangi (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara 0 – 3 e ammenda € 500,00 – Squalifica assistente arbitro fino al 15/12/2011 – Squalifiche calciatori Lo Mauro Mario, Lo Giudice Luigi, Nasello Riccardo e Sauro Giuseppe per 3 gare. Gara 3^ categoria Gangi – Sopranese del 20/11/2011 – C.U. N° 17 del 24/11/2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 50/A
A.S.D. Città' di Gangi (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara 0 – 3 e ammenda € 500,00 - Squalifica assistente arbitro fino al 15/12/2011 - Squalifiche calciatori Lo Mauro Mario, Lo Giudice Luigi, Nasello Riccardo e Sauro Giuseppe per 3 gare.
Gara 3^ categoria Gangi – Sopranese del 20/11/2011 – C.U. N° 17 del 24/11/2011.
Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Gangi, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole sproporzionate e perciò meritevoli di riduzione.
L'appellante contesta in massima parte la ricostruzione che dei fatti accaduti è stata fornita dal direttore di gara e ne dà una versione di minore impatto ai fini disciplinari.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
In ordine alla richiesta di ripetizione della gara non si può non rilevare come all'appello non sia stata allegata la prova dell'avvenuta spedizione dei motivi del ricorso alla società controparte.
Tale inadempimento costituisce motivo di inammissibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 C.G.C.
In ordine alla posizione degli altri tesserati raggiunti da provvedimenti sanzionatori, non può non ricordarsi che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.
Tale rapporto descrive compiutamente l'accaduto e ne indica con precisione i responsabili, senza che possa rilevarsi dubbio circa l'identità degli stessi. Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una riduzione delle sanzioni, che peraltro appaiono congrue e proporzionate alle fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello per quanto concerne le sanzioni relative all'esito gara, rigettando il resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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