COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.53/A A.S.D. LIBERTAS ACIREAL (ME) avverso rigetto reclamo posizione irregolare calciatori Gara 2° Cat. Gir. G Tremestieri – Libertas Acireal del 12/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.53/A A.S.D. LIBERTAS ACIREAL (ME) avverso rigetto reclamo posizione irregolare calciatori Gara 2° Cat. Gir. G Tremestieri – Libertas Acireal del 12/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Libertas Acireal, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha rigettato il reclamo proposto dichiarandolo inammissibile. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello così come proposto è inammissibile non risultando allegato al reclamo la copia della ricevuta attestante che l’appello sia stato comunicato anche alla consorella ai sensi dell’art.46 CGS. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello proposto e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo. Procedimento n° 54/A A.S.D. Fiumedinisi (Me) avverso ammenda € 150,00 - Inibizione fino al 16/01/2012 a carico del dirigente Mento Antonino - squalifica fino al 31/05/2012 a carico del calciatore Carrolo Massimo; squalifica per 4 gare calciatori Famà Candeloro e Papale Domenico; squalifica per 3 gare calciatori Basile Carmelo, Caminiti Gabriele, De Luca Giovanni, De Luca Pietro, Puglisi Salvatore, Santoro Riccardo, Santoro Vincenzo, Sparacino Carmelo, Tipone Giuseppe, Totaro Marco - Gara 3^ categoria Fiumedinisi – Futura Messina del 27/11/2011 - C.U. N° 25 ME del 01/12/2011 (pubblicato il 02/12/2011).. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Fiumedinisi, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione a carico del calciatore Caminiti, in quanto a suo dire non presente ai fatti e contesta altresì l'entità delle altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, e indicate in oggetto, ritenendole eccessive e perciò meritevoli di riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere di fatti originati da uno schiaffo assestato dal calciatore Carrolo Massimo ad un avversario, a seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le squadre, in gran parte identificati dal direttore di gara. Tra di essi l'arbitro indica anche il Caminiti, per cui infondato appare in proposito l'assunto dell'appellante circa una sua mancata partecipazione ai fatti oggetto di sanzioni. E neppure possono trovare accoglimento le altre considerazioni difensive espresse dalla ASD Fiumedinisi, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante. Da quanto sopra emerge pertanto in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi dell'appello, che va perciò rigettato, anche con riferimento alla sanzione dell'ammenda, fatta eccezione per la sanzione a carico del calciatore Carrolo Massimo, da contenersi complessivamente al 30/04/2012, comprensiva dell'ulteriore sanzione di tre giornate di gara irrogata dal Giudice Sportivo che, pertanto, si deve intendere revocata. P.Q.M. Determina al 30/04/2012 la sanzione a carico del calciatore Carrolo Massimo, rigettando per il resto l'appello come sopra proposto. Senza addebito di tassa reclamo.
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