COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1 Procedimento n° 47/A A.S.D. Real Parco C5 (Pa) avverso squalifica del campo per 2 gare – Gara calcio a 5 C1 girone A: A.S.D. Real Parco C5 – A.S.D. Sant’Isidoro del 26/11/2011 – C.U. N° 188 C5 del 30/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1 Procedimento n° 47/A A.S.D. Real Parco C5 (Pa) avverso squalifica del campo per 2 gare - Gara calcio a 5 C1 girone A: A.S.D. Real Parco C5 – A.S.D. Sant'Isidoro del 26/11/2011 - C.U. N° 188 C5 del 30/11/2011. Con tempestivo appello la Società A.S.D. REAL PARCO C5, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione della squalifica del campo, fornendo una versione notevolmente attenuata dei fatti accaduti. In particolare l'appellante evidenzia che l'episodio di cui è rimasto vittima il direttore di gara è apparso ed è risultato meno grave di come descritto, non avendo comportato alcuna più grave conseguenza, come direttamente riscontrato dallo stesso allenatore della squadra ospitante. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere, tra l'altro, che l'arbitro veniva colpito al volto con un fortissimo pugno che gli provocava un forte dolore ed un iniziale stordimento alla mandibola. Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante. Alla stregua di quanto sopra, la sanzione adottata dal primo giudice appare congrua e proporzionata. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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