COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 57/A A.S.D. Futura Messina (Me) – avverso ammenda € 200,00; squalifica per 3 gare calciatori Amato Antonino, Bengala Giuseppe, Cannavò Pasquale, Durante Dario, Fragapane Salvatore, Galtieri Mirko, Giuffrida Giovanni, Parisi Giuseppe, Salvo Impalà Giuseppe, Sartoron Agostino, Sottile Davide, Tavilla Paolo e Votelli Giuseppe. Gara 3^ categoria: Fiumedinisi – Futura Messina del 27/11/2011 – C.U. N° 25 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 57/A A.S.D. Futura Messina (Me) - avverso ammenda € 200,00; squalifica per 3 gare calciatori Amato Antonino, Bengala Giuseppe, Cannavò Pasquale, Durante Dario, Fragapane Salvatore, Galtieri Mirko, Giuffrida Giovanni, Parisi Giuseppe, Salvo Impalà Giuseppe, Sartoron Agostino, Sottile Davide, Tavilla Paolo e Votelli Giuseppe. Gara 3^ categoria: Fiumedinisi – Futura Messina del 27/11/2011 - C.U. N° 25 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina. Con tempestivo appello la Società A.S.D. Futura Messina, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione dell'ammenda, trattandosi di comportamenti assunti da soggetto non identificato e chiede inoltre la revisione delle sanzioni a carico dei calciatori indicati, ritenendole eccessive e perciò meritevoli di riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere di fatti originati da uno schiaffo assestato da un calciatore avversario, a seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le squadre, in massima parte identificati dal direttore di gara e raggiunti perciò da sanzione. Tra i litiganti l'arbitro indica anche un sostenitore della Futura Messina, per cui infondato appare in proposito l'assunto dell'appellante circa una non riconducibilità dello stesso ai fatti addebitati ed alle conseguenti responsabilità. E neppure possono trovare accoglimento le altre considerazioni difensive espresse dalla appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente identificazione dei responsabili dei fatti fornita dal verbalizzante. L'appello, va perciò rigettato, anche con riferimento alla sanzione dell'ammenda. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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