COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 60/A: A. Pol. Inessa (Ct) – avverso ammenda € 40,00; inibizione dirigente Fichera Napoleone fino al 30/04/2011; squalifica calciatore Guarrera Alessandro fino al 30/06/2012; squalifica calciatore Caponnetto Gianluca fino al 30/06/2015; squalifica calciatore Bonaventura Fabio per 8 gare. Gara 1^ categoria: Inessa – Furci del 20/11/2011 – C.U. N° 177 del 24/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 60/A: A. Pol. Inessa (Ct) - avverso ammenda € 40,00; inibizione dirigente Fichera Napoleone fino al 30/04/2011; squalifica calciatore Guarrera Alessandro fino al 30/06/2012; squalifica calciatore Caponnetto Gianluca fino al 30/06/2015; squalifica calciatore Bonaventura Fabio per 8 gare. Gara 1^ categoria: Inessa – Furci del 20/11/2011 – C.U. N° 177 del 24/11/2011. Con tempestivo appello la Società A. Pol. Inessa, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale sopra specificate, individuando nell'atteggiamento tenuto dal direttore di gara, sin dall'arrivo al campo di gioco, le motivazioni che hanno poi condotto ai fatti verificatisi. Più in particolare l'appellante fornisce una versione riduttiva dei fatti stessi, chiedendo una complessiva revisione in melius delle sanzioni. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Tale rapporto appare nello specifico ben preciso e circostanziato ed evidenzia con chiarezza tanto l'identità dei protagonisti, riconosciuti senza ombra di dubbio, quanto il comportamento che per l'appunto è stato tenuto da ciascuno di essi. Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una esenzione di responsabilità, ma soltanto, in parte, ai fini di una riduzione a sei gare della sanzione a carico del calciatore Bonaventura Fabio, pur tenendo conto di quanto dallo stesso posto in essere a fine gara. Appaiono di contro congrue e proporzionate le sanzioni assunte a carico del dirigente Fichera ed a carico dei calciatori Guarrera Alessandro e Caponnetto Gianluca. Per quanto concerne infine la richiesta di revisione della sanzione dell'ammenda, non può non rilevarsi che a norma dell'art. 45 C.G.S. essa non è impugnabile. P.Q.M. Si dispone di contenere in 6 gare la sanzione a carico del calciatore Bonaventura Fabio; Si dichiara inammissibile l'appello relativamente alla sanzione dell'ammenda di € 40,00; Si confermano gli altri provvedimenti assunti in primo grado, a carico del dirigente Fichera Napoleone e dei calciatori Guarrera Alessandro e Caponnetto Gianluca. Senza addebito di tassa reclamo.
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