COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 75/A ASD Castel di Judica avverso ammenda £á 200,00 ¡V Gara 1¢X Cat. Girone F ASD Castel di Judica ¡V ASD Citta di Mascalucia del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 201 del 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 75/A ASD Castel di Judica avverso ammenda £á 200,00 ¡V Gara 1¢X Cat. Girone F ASD Castel di Judica ¡V ASD Citta di Mascalucia del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 201 del 07/12/2011. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la societa ASD Castel di Judica, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva preliminarmente che l¡¦art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell¡¦Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza. In particolare da detto rapporto si evince che al termine della gara circa 30-40 tifosi del Castel di Judica hanno atteso l¡¦uscita dell¡¦arbitro impedendogli di raggiungere la propria autovettura nonostante l¡¦intervento dei calciatori e dei dirigenti della societa reclamante. Il direttore di gara riusciva solo dopo l¡¦arrivo dei Carabinieri, chiamati dallo stesso arbitro, a raggiungere la propria autovettura. Cio posto il reclamo non puo trovare accoglimento in quanto la societa risponde oggettivamente dei fatti posti in essere dai propri sostenitori, anche in considerazione del fatto che le misure d¡¦ordine prese non sono risultate idonee allo scopo costringendo il direttore di gara a chiamare le forze dell¡¦ordine. P.Q.M Rigetta l¡¦appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it