COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.72/A APPELLO del sig. LOMBARDI SIMONE avverso squalifica per cinque gare – Gara 3¢X Cat. Gir. B Del. Prov. PA Valledolmo ¡V Virtus Termini del 4.12.2011 – C.U. n.19 del 7.12.2011 Del.Prov. Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.72/A APPELLO del sig. LOMBARDI SIMONE avverso squalifica per cinque gare - Gara 3¢X Cat. Gir. B Del. Prov. PA Valledolmo ¡V Virtus Termini del 4.12.2011 - C.U. n.19 del 7.12.2011 Del.Prov. Palermo Con atto di appello inviato a mezzo raccomandata a.r. del 13.12.2011 il sig. Lombardi Simone, personalmente, calciatore tesserato per la Virtus Termini ha tempestivamente impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Palermo di cui in oggetto sostenendo che il comportamento da cui era scaturita la squalifica non poteva essere imputato ad esso appellante in quanto era stato sostituito al termine del 1¢Xtempo, per cui si sarebbe trattato di un errore di identificazione dal parte direttore di gara. La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che il referto dell¡¦arbitro, ai sensi dell¡¦art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Cio posto, rileva che il direttore di gara evidenzia nel referto che ¡¨al 15¡¦ del II¢X tempo il n.11 Lombardi Simone della Virtus Termini in occasione dell¡¦ammonizione del n.1 (Orlando Ivano) e rientrato in campo (dopo essere stato sostituito) spintonandomi con la mano all¡¦altezza del mio petto senza provocarmi dolore e profferendomi insulti non compresi.¡¨ Pertanto il ricorrente e stato riconosciuto senza alcun ombra di dubbio dal direttore di gara come autore della condotta aggressiva perpetrata ai suoi danni, con la conseguenza che il reclamo non puo trovare accoglimento ritenendosi congrua la sanzione applicata alla fattispecie. P.Q.M. Rigetta l’appello e dispone incamerarsi la tassa reclamo gia versata.
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