COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 68/A A.S.D. Scoglitti Soccer (Rg) avverso squalifica del calciatore Di Gregorio Fabio per 4 gare – Gara 1^ cat./G A.S.D. Scoglitti Soccer ¡V A.S. Nuova Kamarinense del 20/11/2011 – C.U. N¢X 177 LND del 24/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 68/A A.S.D. Scoglitti Soccer (Rg) avverso squalifica del calciatore Di Gregorio Fabio per 4 gare - Gara 1^ cat./G A.S.D. Scoglitti Soccer ¡V A.S. Nuova Kamarinense del 20/11/2011 - C.U. N¢X 177 LND del 24/11/2011. Con tempestivo appello la Societa A.S.D. Scoglitti Soccer, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Di Gregorio Fabio, fornendo una versione notevolmente attenuata dei fatti accaduti. In particolare l'appellante evidenzia che il proprio tesserato non consumava alcuna violenza fisica nei confronti di un avversario, ma solo teneva un contegno offensivo con un gesto di stizza in reazione di un duro scontro di gioco. Ha chiesto pertanto la reclamante una congrua riduzione della sanzione determinata dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come e noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto e dato leggere, tra l'altro, che ¡§il calciatore Di Gregorio Fabio al 32¡¦ del 1¢X tempo, a palla lontana, cercava di strozzare un avversario e poi lo colpiva con una manata al viso¡¨. Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante. Alla stregua di quanto sopra, la sanzione adottata dal giudice sportivo appare congrua e proporzionata. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto e, per l¡¦effetto, con addebito di tassa reclamo non versata, pari a £á 130,00.
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