COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 63/A GSD SACRO CUORE MILAZZO (ME) avverso squalifica per cinque gare calciatore Milazzo Stefano – Gara Campionato Promozione Gir. B ASD Mazzarrà–GSD Sacro Cuore Milazzo del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01.12.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 63/A GSD SACRO CUORE MILAZZO (ME) avverso squalifica per cinque gare calciatore Milazzo Stefano - Gara Campionato Promozione Gir. B ASD Mazzarrà–GSD Sacro Cuore Milazzo del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01.12.2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il GSD Sacro Cuore Milazzo in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto. In particolare la reclamante sostiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Milazzo Stefano è stato causato da un momento di sconforto per una presunta ingiustizia patita e che si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara, scusandosi subito dopo per tale suo comportamento. La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore Milazzo Stefano veniva espulso dal terreno di giuoco perché contestando una decisione tecnica del direttore di gara sputava per terra in segno di disprezzo nei confronti del predetto ed urlando gli diceva:” Pezzo di merda, figlio di buttana, ti ammazzo” e continuava a minacciarlo dicendogli fra l’altro: ”Appena mi fai squalificare più di due giornate vengo a Palermo e ti ammazzo, tanto so come ti chiami”. Infine il predetto calciatore non solo ritardava l’uscita dal terreno di giuoco ma, una volta uscito, sempre in segno di protesta nei confronti del direttore di gara, dava un violento calcio ad un pallone che andava a colpire la recinzione del campo. Pertanto in base a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto i fatti addebitati al calciatore Milazzo Stefano sono ampiamente provati e la sanzione ad esso inflitta dal giudice di 1° grado è da considerarsi congrua. P.Q.M. La Commissione Disciplinare rigetta l’appello proposto Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00
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