COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 64/A ACSD MSP ALI’ TERME (ME) avverso ammenda € 1000,00, inibizione al 31.12.2015 al dirigente Fiumara Maurizio; squalifica per tre gare calciatore Roma Giuseppe, squalifica per due gare calciatore Ciulla Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Trimarchi Salvatore; squalifica fino al 4/12/2016 calciatori Campagna Sergio e La Via Biagio, ammonizione con diffida calciatore Campagna Sergio – Gara Campionato 2° Cat. Gir.F ASD Città Di Gaggi – ACSD MSP Alì Terme del 04/12/2011 – C.U. n.197 del 06.12.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 64/A ACSD MSP ALI’ TERME (ME) avverso ammenda € 1000,00, inibizione al 31.12.2015 al dirigente Fiumara Maurizio; squalifica per tre gare calciatore Roma Giuseppe, squalifica per due gare calciatore Ciulla Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Trimarchi Salvatore; squalifica fino al 4/12/2016 calciatori Campagna Sergio e La Via Biagio, ammonizione con diffida calciatore Campagna Sergio - Gara Campionato 2° Cat. Gir.F ASD Città Di Gaggi – ACSD MSP Alì Terme del 04/12/2011 – C.U. n.197 del 06.12.2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ACSD MSP Alì Terme, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto. Preliminarmente l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 in relazione alle squalifiche dei calciatori Ciulla Giuseppe (due gare) e Trimarchi Salvatore (una gara) e l’applicazione della ammonizione con diffida a carico del calciatore Campagna Sergio. Va rigettata l’eccezione di nullità della decisione del giudice di 1° grado per difetto di motivazione. Infatti, ai sensi dell’art.34 comma 2, le decisioni degli organi della giustizia sportiva devono essere motivate in maniera sintetica, obbligo che è stato assolto dal giudice di 1° grado che in maniera sintetica ha esposto i motivi dell’applicazione delle sanzioni a carico dei tesserati. Inoltre giova ricordare che per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice di procedura civile. Ebbene proprio in applicazione dei principi espressi dal codice di procedura civile, la nullità della sentenza si ha solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente assente, mentre in caso di motivazione insufficiente (ma non è il nostro caso) la sentenza non è nulla ma la motivazione può essere integrata dal giudice di appello. A parte tali considerazioni, questa Commissione non può non rilevare come la società appellante si limiti solo a sollevare una generica eccezione di nullità senza indicare quali violazioni al diritto di difesa abbia determinato tale esposizione sintetica rendendo di fatto inammissibile il motivo di reclamo. Nel merito il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 6 del CGS in quanto è redatto in maniera assolutamente generica. Infatti, con detto appello, la società reclamante si limita a mettere in evidenza un presunto comportamento del direttore di gara contrario ai doveri imposti e violento, senza nulla controdedurre in ordine ai fatti per i quali sono state applicate le sanzioni da parte del giudice sportivo limitandosi a negare la partecipazione dei giocatori Campagna e la Via all’aggressione dell’arbitro ed in particolare non indicando chi sia l’autore del pugno alla nuca di quest’ultimo per la qual ragione il Campagna Sergio è stato squalificato ai sensi dell’art.3 comma 2 CGS in quanto capitano. Non può, comunque, esimersi questa Commissione Disciplinare di disporre la trasmissione di tutti gli atti alla competente Procura Federale in ordine a quanto denunciato dalla appellante ed al comportamento processuale della stessa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare rigetta il primo motivo di appello e lo dichiara inammissibile per il resto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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