COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 81/A A.S.D. LIOTRU (CT), avverso squalifica del calciatore Spedale Daniele fino al 31/06/2014 – Gara 2^ categoria Carlentini / Liotru del 18/12/2011- C.U. N° 229 LND del 22/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 81/A A.S.D. LIOTRU (CT), avverso squalifica del calciatore Spedale Daniele fino al 31/06/2014 - Gara 2^ categoria Carlentini / Liotru del 18/12/2011- C.U. N° 229 LND del 22/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Liotru, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendola errata. Lamenta infatti la società appellante la mancata identificazione del reale responsabile dei fatti, il calciatore Nicotra Pietro (indicato in distinta con il n° 11), avendo il direttore di gara erroneamente indicato quale autore della testata al petto ai suoi danni il calciatore Spedale Daniele (indicato in distinta con il n° 16). La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che a fine gara il calciatore Spedale Daniele “si avvicinava di corsa e di gran voga” al direttore di gara, colpendolo con una testata all'altezza del petto, provocandogli dolore. Nessun dubbio è dato quindi emergere in ordine all'identificazione del responsabile, peraltro raggiunto da provvedimento di espulsione, trattandosi di un incedere dei fatti che ha consentito al direttore di gara di assumere piena consapevolezza in ordine all'identificazione stessa. Per la qualcosa non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante in ordine ad un preteso errore di identificazione, nulla potendo emergere in dubbio dalla lettura degli atti di gara. Soltanto può addivenirsi ad una riduzione della squalifica a carico del calciatore Spedale Daniele, tenendo conto dell'isolato contesto in cui il fatto stesso si è verificato. P.Q.M. Dispone contenersi a tutto il 31/12/2013 la squalifica a carico del calciatore Spedale Daniele.
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