COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 57/B-09 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD REAL AVOLA Presidente all’epoca dei fatti Sig. Monterosso Giuseppe N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 57/B-09 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD REAL AVOLA Presidente all’epoca dei fatti Sig. Monterosso Giuseppe N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 19/10/2011 prot. 11499-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono pervenute memorie difensive da parte della società a discolpa del sig. Monterosso Antonino. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva e va peraltro affermata la responsabilità del sig. Monterosso Antonino il quale si presume, in difetto di prova contraria, che in data antecedente alle sue dimissioni abbia sottoscritto i moduli delle richieste di tesseramento dei calciatori deferiti ovvero avallato falsamente che essi erano in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: L’ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Real Avola (€ 40,00 x n.3 calciatori); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Monterosso Antonino; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Guastella Giuseppe e Sangiorgio Alessio e Teriaca Gaetano tutti tesserati per la ASD Real Avola. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS
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