COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 74/A ACCADEMIA EMPEDOCLINA S.P.D. (Ag) avverso delibera di ripetizione gara – Gara 1^ categoria Libertas Racalmuto / Accademia Empedoclina del 04/12/2011 – Comunicato Ufficiale 216 del 15/12/2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 74/A
ACCADEMIA EMPEDOCLINA S.P.D. (Ag) avverso delibera di ripetizione gara -
Gara 1^ categoria Libertas Racalmuto / Accademia Empedoclina del 04/12/2011 – Comunicato Ufficiale 216 del 15/12/2011
Con appello ritualmente proposto l'Accademia Empedoclina, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendola pregiudizievole per le ragioni della Società, assolutamente incolpevole per quanto accaduto e peraltro in vantaggio di punteggio all'atto della sospensione della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Dalla lettura del rapporto del direttore di gara che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., si evince con chiarezza la mancata adozione da parte dell'arbitro di provvedimenti atti a consentire la regolare ripresa del gioco, avuto riguardo al mancato
emergere di situazioni di effettivo pericolo a suo carico ed a carico dei calciatori, pur in presenza di atteggiamenti antiregolamentari diffusi.
Allo stesso modo si evince che anche l'isolato invasore di campo, una volta introdottosi all'interno del terreno di gioco, minacciava l'arbitro per l'ipotesi in cui la gara non fosse subito ripresa e non per il contrario.
Infine, non risultano in alcun modo annotati comportamenti specifici a carico di ben individuabili responsabili di fatti ritenuti ostativi alla regolare prosecuzione della gara, per cui neppure sotto questo altro diverso profilo può addivenirsi a conclusioni nel senso auspicato dalla Società appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello come sopra proposto dalla Società Accademia Empedoclina S.P.D., confermando in ogni sua parte il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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