COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 79/A A.S.D. Raddusa (Ct) avverso squalifica calciatore Incardona Alessandro fino al 31/12/2014, ammenda di € 300,00 e squalifica all’assistente arbitro Cigna Francesco fino al 15/3/2012 – Gara 2^ categoria ASD Raddusa / ASD Sortino Calcio del 11/12/2011 – C.U. N° 216 del 15/12/2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 79/A
A.S.D. Raddusa (Ct) avverso squalifica calciatore Incardona Alessandro fino al 31/12/2014, ammenda di € 300,00 e squalifica all'assistente arbitro Cigna Francesco fino al 15/3/2012 - Gara 2^ categoria ASD Raddusa / ASD Sortino Calcio del 11/12/2011 - C.U. N° 216 del 15/12/2011.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Raddusa, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo ingiusta la sanzione dell'ammenda e sproporzionata la sanzione a carico dell'assistente arbitro Cigna. In ordine alla sanzione a carico del calciatore Incardona Alessandro, assunta dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., l'appellante segnala invece il nominativo del vero responsabile del fatto addebitato, indicandolo nel calciatore Cunsolo Mattia.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento dell'assistente arbitro Sig. Cigna, che a fine gara afferrava violentemente per le braccia l'arbitro pretendendo di verificare l'avvenuto svolgimento o meno dell'intero periodo di recupero concesso, pretesa peraltro del tutto infondata a norma di regolamento essendo l'arbitro l'unico responsabile in merito.
Risulta altresì che al suo rientro negli spogliatoi, il direttore di gara veniva fatto oggetto di varie manifestazioni di intemperanza da parte di sostenitori della Società ospitante e si avvedeva inoltre della presenza di un estraneo all'interno dello spogliatoio, intento a frugare tra i documenti di gara in deposito.
Da quanto sopra consegue che vanno condivisi i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, che appaiono congrui e ben proporzionati ai fatti addebitati.
Nel rapporto di gara l'arbitro evidenzia ancora d'essere stato colpito da un forte calcio sferrato da dietro da un calciatore del Raddusa non riconosciuto in quanto protetto dai compagni di squadra. Tale calciatore risulta essere, alla stregua della valida documentazione fornita dalla Società appellante, il Sig. Cunsolo Mattia, che se ne assume la responsabilità ai fini disciplinari. Per la qualcosa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. la sanzione a carico del capitano Incardona Alessandro cessa di avere esecuzione mentre a carico del calciatore sopra indicato Sig. Cunsolo Mattia la squalifica procede come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone cessata con effetto immediato la sanzione della squalifica fino al 31/12/2014 assunta a carico del calciatore Incardona Alessandro, quale capitano, da ritenersi invece inflitta nella stessa misura a carico del Sig. Cunsolo Mattia.
Conferma per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra impugnati.
Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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