COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 83/A A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (Sr) avverso squalifiche calciatori Rametta Gabriele per 7 gare, Piazza Alessio per 6 gare, Rizza Domenico per una gara – Gara 2^ categoria Megara Club Augusta 2008 / Carlentini del 11/12/2011 – C.U. N° 216 del 15/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 83/A A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (Sr) avverso squalifiche calciatori Rametta Gabriele per 7 gare, Piazza Alessio per 6 gare, Rizza Domenico per una gara - Gara 2^ categoria Megara Club Augusta 2008 / Carlentini del 11/12/2011 - C.U. N° 216 del 15/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Megara Club Augusta 2008, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendole “ingiuste o quanto meno manifestamente sproporzionate” e per l'effetto ne chiede l'annullamento ovvero “la riduzione più che drastica”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Com’è noto il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S., costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere dei comportamenti antisportivi minacciosi ed offensivi assunti dai calciatori Rametta Gabriele e Piazza Alessio al termine della gara, avendo gli stessi variamente e duramente apostrofato il direttore di gara e, nel caso del Piazza, tentato pure di aggredirlo. In conclusione, non possono trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto ai fatti accaduti, mentre può addivenirsi ad una riduzione della squalifica a carico del calciatore Rametta Gabriele, determinata come in dispositivo, tenuto conto dell'unico contesto e dell'omogeneità dei fatti addebitati al suddetto calciatore ed al calciatore Piazza. A norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) non risulta impugnabile la squalifica a carico del calciatore Rizza Domenico. P.Q.M. Dispone contenersi in sei gare la squalifica a carico del calciatore Rametta Gabriele e di confermare il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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