COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 87/A A.S.D. Mondelliana (Pa) avverso perdita gara 0-3 (C.U. 21 PA 23/12/2011), inibizione sino al 31/01/2012 dei dirigenti Arcoleo Pietro e Cimino Francesco (C.U. 19 PA 07/12/2011) – Gara Juniores provinciale Città di Terrasini/A.S.D. Mondelliana del 30/11/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 87/A A.S.D. Mondelliana (Pa) avverso perdita gara 0-3 (C.U. 21 PA 23/12/2011), inibizione sino al 31/01/2012 dei dirigenti Arcoleo Pietro e Cimino Francesco (C.U. 19 PA 07/12/2011) – Gara Juniores provinciale Città di Terrasini/A.S.D. Mondelliana del 30/11/2011 La società A.S.D. Mondelliana ha inoltrato rituale appello avverso la perdita della gara e le sanzioni a carico dei dirigenti in epigrafe. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che il reclamo in questione è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall’art. 46 comma 4 C.G.S. Per detta norma i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Ciò posto, le sanzioni a carico dei dirigenti dovevano essere impugnate entro il 14/12/2011, mentre il ricorso avverso la perdita della gara doveva essere inviato entro il 30/12/2011. Viceversa il reclamo in questione risulta inoltrato a mezzo del servizio postale “Raccomandata 1” in data 02/01/2012. P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto appello e, per l’effetto, dispone addebitarsi la dovuta tassa reclamo, pari a €.130,00=
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