COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 91/A A.S.D. Pol. Monfortese (ME), avverso ammenda di € 250,00 e squalifica del calciatore Midili Luca per tre gare – Gara 3^ categoria Monfortese / Messinaudace del 18/12/2011. C.U. N° 30 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 91/A A.S.D. Pol. Monfortese (ME), avverso ammenda di € 250,00 e squalifica del calciatore Midili Luca per tre gare – Gara 3^ categoria Monfortese / Messinaudace del 18/12/2011. C.U. N° 30 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Monfortese, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo dell'indicata Delegazione Provinciale, ritenendole sproporzionate. In ordine all'ammenda la società appellante rileva essersi trattato di un gesto isolato di un estraneo alla società, introdottosi “senza farsi notare” nel terreno di gioco; quanto alla squalifica, l'appellante pone invece in evidenza la gravità del fallo subito dal calciatore Midili Luca per giustificarne la reazione assunta nei confronti dell'avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza quanto posto in essere dal calciatore Midili Luca, che spintonava ripetutamente un avversario, perciò meritandosi la sanzione che gli è stata irrogata e che appare proporzionata al fatto addebitatogli, pur volendosi tenere conto di eventuali attenuanti derivanti dal fallo subito che tuttavia non potrebbero giungere a giustificare la reazione posta in essere. Quanto alla sanzione dell'ammenda appare anch'essa contenuta nei limiti minimi, trattandosi di aggressione e violenza in danno del direttore di gara, sia pure posta in essere da un estraneo alla società appellante, comunque ritenuto sostenitore della stessa. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Monfortese. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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