COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°90B/08 DEFERIMENTO a carico di: Società SCD Collesano Presidente Sig D’Agostaro Giuseppe N° 5 calciatori. Campionato di Promozione 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°90B/08 DEFERIMENTO a carico di: Società SCD Collesano Presidente Sig D’Agostaro Giuseppe N° 5 calciatori. Campionato di Promozione 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 26/10/2011 n.11.538-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse e hanno prodotto originali certificati medici rilasciati in data anteriore alla richiesta di tesseramento dei calciatori.; La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la insussistenza degli addebiti in capo alle parti deferiti PQM Dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti.
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