COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1 Procedimento n° 89/A A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifica calciatore Illuminati Stefano per 6 gare – Gara Giovanissimi regionali Studentesca Armerina / Usa Sport Caltagirone del 17/12/2011 – C.U. N° 232 del 27/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1 Procedimento n° 89/A A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifica calciatore Illuminati Stefano per 6 gare – Gara Giovanissimi regionali Studentesca Armerina / Usa Sport Caltagirone del 17/12/2011 - C.U. N° 232 del 27/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Studentesca Armerina, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Illuminati Stefano, ritenendo essersi trattato di condotta scorretta piuttosto che aggressiva, individuabile nel gesto di stizza che ha malauguratamente coinvolto il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 C.G.S. il rapporto del direttore di gara costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 14° del 2° tempo il calciatore Illuminati Stefano “calciava il pallone intenzionalmente e con violenza” verso la persona dell'arbitro. Questi, riusciva a proteggersi il volto con entrambe le braccia, ma l'urto con il pallone gli provocava la rottura delle cinghie di entrambi gli orologi in uso, provocandogli altresì due ematomi in entrambi i polsi. Quanto sopra smentisce senza ombra di dubbio la ricostruzione dei fatti fornita dalla appellante, nulla emergendo in tal senso, mentre appare evidente che non possa ritenersi semplice condotta scorretta un comportamento in realtà aggressivo ai limiti della violenza, che avrebbe potuto arrecare danni ben maggiori di quelli effettivamente verificatisi. Quanto espresso induce a ritenere equa e ben proporzionata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, non potendosi perciò accedere alla chiesta riduzione. P.Q.M. Rigetta l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Studentesca Armerina. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 62,00.
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