COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 12 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Perez Angela Rosie, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, per rispondere della violazione degli artt. 1 e 8, commi 9 e 15, del C.G.S.; – Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 per la conseguenziale responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 12 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Perez Angela Rosie, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, per rispondere della violazione degli artt. 1 e 8, commi 9 e 15, del C.G.S.; - Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 per la conseguenziale responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. La Procura Federale, rilevando il mancato adempimento da parte della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 di quanto disposto dalla delibera della Commissione Accordi economici, con la quale è stata regolata la controversia sorta tra detta Società ed il calciatore Danilo D’Ambrosio, divenuta definitiva, ha disposto il deferimento in esame. All’odierna riunione è presente, in virtù di rituale convocazione, il Sostituto Procuratore Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale, in rappresentanza della Procura Federale. Risultano assenti nonostante siano stati convocati i soggetti deferiti. Aperto il dibattimento il Presidente del Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente, quanto segue: la violazione dell’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., relativa alla mancata corresponsione degli emolumenti lordi concordati con il calciatore Danilo D’Ambrosio, è stata commessa nel corso della stagione calcistica 2010/2011 durante la quale la squadra di detta Società militava in Serie D. Ritiene di conseguenza questo Giudice che la questione qui inoltrata sfugge alla propria cognizione essendo essa riservata alla competenza della Commissione Disciplinare Nazionale. Ciò in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 32 del C.G.S. il quale indica: “E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, in rappresentanza della Procura Federale, concorda con l’assunto della Commissione. P.Q.M. la C.D.T.T. dichiara la propria incompetenza a decidere e restituisce gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori eventuali successivi provvedimenti.
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