COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 10 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Scrucca Alessandro, nella sua qualità di Segretario dell’U.S. Sales A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. – della Società U.S. Sales A.S.D. per la conseguente responsabilità ex art. 4, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 10 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Scrucca Alessandro, nella sua qualità di Segretario dell’U.S. Sales A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. - della Società U.S. Sales A.S.D. per la conseguente responsabilità ex art. 4, comma 1, del C.G.S. Il G.S. Territoriale di Firenze nell’esaminare il rapporto della gara Firenze Sud – U.S. Sales, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali della stagione 2010/2011, ha rilevato che l’arbitro ha acquisito il cartellino del calciatore della U.S. Sales, Lionetti Andrea, che risultava “sbianchettato” in alcune parti. Ha disposto di conseguenza la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio, acquisite le dichiarazioni del Segretario della U.S. Sales ed interpellato il Delegato Provinciale di Firenze, Roberto Bellocci, in ordine alle procedure eseguite, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti: - il sig. Alessandro Scrucca, Segretario dell’U.S. Sales A.S.D., sia in proprio che in rappresentanza della Società, come da delega riportata sull’atto di censimento. - il Sostituto Procuratore Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale, in rappresentanza della Procura Federale. Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede che il secondo capo d’ incolpazione - quello riferito alla società - venga modificato da “responsabilità diretta” a “responsabilità oggettiva”. Il sig. Scrucca nulla oppone in ordine alla modifica del capo di incolpazione. Esaminando il caso, il Sostituto Avvocato Taddeucci Sassolini rileva la natura colposa dell’atto compiuto che può essere considerato, per le modalità con le quali si è svolto, un incidente di percorso. Peraltro, il deferimento trova il proprio fondamento nella piena assunzione di responsabilità resa dal Sig. Scrucca al Collaboratore della Procura federale in sede di indagine, e, facendo presente che i cartellini non possono essere né manomessi né corretti da chicchessia, chiede la irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Segretario della Società, Scrucca Alessandro, la inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società U.S. Sales A.S.D, ammenda di € 300,00 (trecento). Il Signor Scrucca, chiamato ad intervenire, conferma preliminarmente le dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale, affermando di aver commesso un errore nel riscrivere i dati e tiene a precisare che le indicazioni, non costituenti alterazione dei dati del calciatore, sono state apposte prima della plastificazione del cartellino. Ribadisce inoltre che “si è trattato di un mero incidente essendosi staccata dal documento la matrice dalla figlia”, per cui lo stesso è divenuto illeggibile. Egli avrebbe tentato quindi di porvi rimedio cancellando, con l’apposito cancellino (bianchetto) e riscrivendo i dati. Rileva che nessuna obiezione gli è stata rivolta in sede di deposito del cartellino, né gli arbitri che lo hanno controllato nel corso delle numerose gare cui il calciatore ha partecipato hanno sollevato eccezioni di sorta. La Commissione passa a decisione. La colpevolezza dello Scrucca è più che evidente dalle dichiarazioni rese in sede di indagini ad onta della ricostruzione dei fatti esposta dal deferito. Ciò che è assolutamente determinante lo si rinviene nelle sue stesse affermazioni allorché, ad esempio, dichiara, a proposito della modifica apportata, “ che invece “è stata una - mi rendo conto incongrua – correzione operata ab origine…” ed ancora “ io pensai di rimediare con il bianchetto ribadendo categoria e numero giusti perché mi sembrava complicato recuperare le firme dei genitori. Ritenni di autenticare la correzione col timbro della Sales. Di nessun pregio infine sono le eccezioni sollevate dallo Scrucca al modus operandi della delegazione Provinciale in sede di tesseramento, il quale, rileva per inciso questo giudice, ha correttamente descritto le fasi di rilascio del cartellino. E’ bene che i dirigenti ricordino di non potere in alcun modo apportare correzioni, evidenziazioni o anche semplicemente ripetere a penna i dati che sono già stati inseriti sui cartellini di tesseramento. In ordine all’addebito della responsabilità alla Società, la C.D. conviene con la rettifica operata dalla Procura Federale, nella persona dell’Avvocato Taddeucci Sassolini, che non si verte in tema di responsabilità diretta, ma di responsabilità oggettiva, essendo stato il fatto illecito compiuto da un Dirigente, ancorché su delega di rappresentanza del Presidente. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente Scrucca Alessandro la inibizione per mesi 3 (tre); - alla U.S. Sales A.S.D., l’ammenda di € 300,00 (trecento)
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